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I proprietari di fondi terreni, costoni, terrapieni e quant’altro lì dove insiste vegetazione o piccole alberatura devono attivare a proprie cure e spese ogni procedura necessaria al fine di evitare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Premesso che:
– il territorio del Comune di Salerno è, ultimamente, sempre più interessato da repentini ed avversi mutamenti climatici (intense ed abbondanti piogge, forti raffiche di vento, mareggiate, ecc.) che producono, in gran parte della città, vari fenomeni di allagamenti, smottamenti, frane con inattesi schianti di alberature che possono essere di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
– lungo le strade principali e vicinali del territorio comunale aperte al pubblico di transito, si riscontra spesso una carente tenuta dei giardini, fondi privati e terreni incolti, la cui vegetazione sborda dai limiti di proprietà, invade e rende difficoltoso la circolazione pedonale e stradale, tale situazione è ulteriormente aggravata dai potenziali inneschi di incendi che considerata la stagione calda, indubbiamente rappresentano gravi potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
– in particolare detta ultima circostanza rappresenta indubbiamente una situazione di estremo pregiudizio che impone l’immediata programmazione di interventi di potatura, rimozione della vegetazione, di piccole alberatura e di quant’altro, onde ridurre il rischio;
Considerato che, per i motivi sopra rappresentati in particolare per la possibilità che si sviluppino incendi incontrollabili;
Ravvisata la necessità di intervenire in determinati ambiti quali anche quello di rimuovere qualsivoglia tipo di vegetazione che potrebbe comportare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Verificato che i proprietari di giardini, fondi privati, costoni, terrapieni che insistono e non su strade principali e vicinali del territorio comunale, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e che nello specifico ovviamente attiene l’obbligo di rimuovere tutto ciò che possa rappresentare pericolo di innesco di incendio;
Ritenuto che ricorrano le condizioni di urgenza e di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 267/2000;
Visti:
– il nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
– il Codice di Procedura Civile relativamente ai provvedimenti da adottare per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata;
– -il D.Lgs 18/08/2000;
Rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade classificate comunali, provinciali e vicinali del territorio del Comune di Salerno e quindi nello specifico qualsivoglia elemento che possa rappresentare motivo di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità; ORDINA
A tutti i proprietari di fondi terreni, costoni, terrapieni e quant’altro lì dove insiste vegetazione o piccole alberatura che potenzialmente rappresentano motivo di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità riferendo ovviamente tale tipo di pericolo alle condizioni particolari di questo ultimo periodo che riguardano le alte temperatura, la siccità e la facilità con la quale si innescano incendi che a volte sono devastanti, di:
– attivare a proprie cure e spese ogni procedura necessaria al fine di evitare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (rimuovere sistematicamente siepi, cespugli, rami di alberature fatiscenti, ramaglie e vegetazione spontanea) e quant’altro possa prestarsi a possibili, potenziali pericoli;
– adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della piena fruibilità delle strade e del suolo confinante il tutto finalizzato ovviamente a scongiurare il verificarsi di elementi inficianti la pubblica e privata incolumità;
– monitorare costantemente la vegetazione di proprietà in particolare nella stagione estiva con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la sicurezza pubblica.
INFORMA
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, costoni e/o terrapieni, ciascuno dei trasgressori, inadempiente, sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, in qualità di debitori in solido di fronte alla legge.
Vige il generale principio della responsabilità del custode del bene sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore ecc. , sul quale grava la presunzione di responsabilità generale a norma di legge.
Le procedure necessarie a quanto esposto nelle premesse ed oggetto della presente ordinanza dovranno essere attivate a cure e spese dei proprietari interessati.
AVVERTE
che l’inadempiente rimborserà direttamente ogni danno dovesse verificarsi a cose e/o persone a causa del mancato adempimento di quanto previsto dalla presente Ordinanza, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
DISPONE INOLTRE CHE:
– la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale e che venga stabilmente pubblicata sul portale web ufficiale del Comune di Salerno;
– che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative del Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;
– che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza ai seguenti soggetti:
– Prefettura di Salerno;
– Comando di Polizia Municipale;
– Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni – Tutela Pubblica Incolumità –
– Settori OO.LL.PP. – Trasformazioni Edilizie e Trasformazioni Urbanistiche ;
– Settore Affari Generali;
_ Comando Vigili del Fuoco;
– Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale – Carabinieri;
– Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno.
Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 gg., ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della stessa.
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