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Isolamento domiciliare per chi è rientrato dalle zone rosse, l’avviso del sindaco Vincenzo Napoli

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Il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca ha emanato la seguente

ORDINANZA

1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-OssoIa, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo Io stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Avviso Sindaco di Salerno 9 marzo 2020

IL SINDACO

Vista l’ordinanza n. 8 dell’8 .3.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Richiamate le “Indicazioni operative per i Comuni” di cui alla nota prot. 149567 dell’8.3.2020 dell’Unità di Crisi Regionale assunta al prot. Generale dell’Ente il 9.3.2020 al numero 48258.

Ripetuti i contenuti della predetta ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania qui di seguito sintetizzati:

Tutti gli individui che abbiano fatto ingresso, o faranno ingresso, in regione Campania dai territori di cui all’art. 1 del DPCM 8/3/2020, a partire dal 7/3/2020 e fino al 3/4/2020 hanno l’obbligo di:
1. comunicare tale circostanza al Comune e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente;
2. osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
3. divieto di spostamento e viaggi;
4. rimanere raggiungibile per l’eventuale attività di sorveglianza;
5. in caso di comparsa dei sintomi, avvisare immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

E’ fatto, altresì, obbligo ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di acquisire e fornire alle forze dell’ordine, e alla scrivente unità di crisi regionale, ai comuni e alle AA.SS.LL. I nominativi dei viaggiatori provenienti dalle aree di cui al DPCM 8/3/2020.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. , come previsto dall’art. 3, comma 4, del d.l.23/2/2020 n. 6.

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